Atto di Costituzione - ASSOCIAZIONE CULTURALE LA VALLE

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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Titoli I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Denominazione e oggetto
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio dell'Art. 36 e seguenti del C.C.,si è costituita il giorno 13 ottobre 2006 l'Associazione avente scopo culturale,ricreativo e sportivo che assume la denominazione di "LA VALLE".
L'Associazione non ha alcun fine di lucro ed opera per fini di solidarietà e di pubblica utilità.

Articolo 2
Finalità
L'Associazione"LA Valle",persegue le seguenti finalità solidaristiche:
a) Promuovere la valorizzazione e la conoscenza ambientale,paesaggistica culturale e religiosa anche attraverso corsi di formazione e visite guidate;
b) organizza riunioni,seminari,dibattiti e convegni;
c) assistenza materiale e sociale agli anziani;
d) gestire,anche a seguito di convenzioni con Enti locali immobili e strutture per il conseguimento di finalità di utilità sociale;
e) tutela,promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;
f) valorizzazione e ripristino di tradizioni;
g) organizzazione di eventi sportivi.
Essa è retta dalle norme di legge in materia e dallo Statuto.

Articolo 3
Efficacia dello Statuto
Lo Statuto vincola alla sua osservazione gli aderenti all'Associazione.Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento della attività dell'Associazione stessa.

Articolo 4
Modifica dello Statuto
Il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria,e con la maggioranza dei due terzi degli associati.

Articolo 5
Interpretazione dello Statuto
Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'Art.12 delle preleggi al codice civile.

Titolo II
Gli aderenti
Articolo 6
Ammissioni
Possono aderire all'Associazione tutti coloro che lo desiderano e che condividono in modo espresso le finalità dell'Associazione e sono mossi da spirito di solidarietà.L'ammissione all'Associazione è deliberata su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie generalità complete,autorizzando espressamente l'Associazione ad utilizzare tali dati nel rispetto della legge n.675/96 sulla privacy.La quota di ammissione all'Associazione viene fissata in Euro 10,00.Il Consiglio Direttivo può rigettare la domanda con decisione motivata.

Articolo 7
I soci
I soci si distinguono in :
a) soci fondatori (diritto di voto);
b) soci ordinari (diritto di voto);
c) sostenitori (senza diritto di voto);
d) onorari (senza diritto di voto).
I soci fondatori sono i promotori dell'Associazione.
I soci ordinari sono quelli di cui all'art.6 .
I soci sostenitori sono qurlli che si impegnano a sostenere finanziariamente le attività del sodalizio.
I soci onorari sono quelli che per le loro specifiche qualità personali sono riconosciuti tali dagli organi del sodalizio.

Articolo 8
Diritti
Gli aderenti all'Organizzazione hanno diritto di eleggere democraticamente gli organi sociali dell'Associazione e di partecipare attivamente allo svolgimento della stessa,salvo le competenze dell'Assemblea e del Direttivo.
Per il resto l'attività degli associati è svolta in modo gratuito.

Articolo 9
Doveri
Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale,spontaneo gratutio,senza fine di lucro.Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazone,è animato da spirito di solidarietà ed attuato con corretezza,buona fede,onestà e rigore morale.

Articolo 10
Esclusione
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni:il socio può recedere da subito dall'Associazione mediante domanda fatta pervenire al Direttivo che ne prende da subito atto;
b) per decisione motivata dal Direttivo quando il Socio si rende moroso,nel caso si decidesse di stabilire un contributo di partecipazione o quando il suo comportamento risulta in contrasto con gli scopi sociali,oppure offenda il decoro,la morale,la dignità dell'Associazione stessa.

Titolo III
Organi Sociali

Articolo 11
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Comitato Direttivo.

Articolo 12
L'Assemblea dei soci è costituita dall'adunanza di tutti i soci.
Le sue deliberazioni sono prese in conformità degli art.21 e seguenti del Codice Civile e vincolano la totalitàdei soci.
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordiaria.

Articolo 13
L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria dal Direttivo almeno una volta all'anno.Essa approva il Bilancio,nomina gli Amministratori,delibera sulla loro responsabilità.

Articolo 14
L'Assemblea Straordinaria è convocata:
1) su deliberazione del Direttivo;
2) su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei soci.

Articolo 15
Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea devono essere diffusi almeno 15 giorni prima del giorno in cui la stessa si tiene con i punti completi dell'o.d.g..L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci in seconda convocazione qualunque sia il mìnumero dei soci intervenuti.Le modifiche statutarie sono deliberate a maggioranza di 2/3 risultando presenti 1/4 dei soci.

Articolo 16
Le votazioni normalmente avranno luogo col sistema palese.Quanto trattasi di decidere sulle responsabilità di persone è obblicatorio la votazione a scrutinio segreto.

Articolo 17
L'Assemblea sia ordinaria che straordinariaè presieduta da un socionominato dall'Assemblea stessa con l'assistenza di un Segretario e di due o più scrutatori nominati con le stesse modalità:

Articolo 18
Il Segretario verifica la validità dell'Assemblea e redige il verbale della seduta.Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza.Sono ammessi voti per delega.

Articolo 19
L'elezione per il rinnovo delle cariche sociali è disciplinata dalle norme elettorali che saranno emanate dal Consiglio Elettorale designato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 20
L'Assemblea straordinaria delibera sulla materia statuariae su ogni altro argomento previsto dalla legge per l'Assemblea straordinaria.

Articoli 21
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri.
Faranno parte del Consiglio Direttivo i soci Fondatori ai quali spetta una quota di presenza non inferiore al 51% del numero complessivo dello stesso.Possono essere eletti per il consiglio Direttivo anche i Soci Ordinari (Titolo II-Gli aderenti-art.6 e 7 dello Statuto) purché siano iscritti all'Associazione da almeno 2 anni.

Articolo 22
Il Consiglio nella sua prima seduta,da tenersi entro il quindicesimo giorno dalla elezione degli Amministratori,elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.
Le elezoni di cui al precedente comma avvengono a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 23
I Consiglieri durano in carica 3(tre) anni e sono rieleggibili.
In caso di parità di voto,quello del Presidente vale doppio.
In caso di dimissioni o decadenza dei Componente il Consiglio Direttivo,sono indette nuove elezioni.

Articolo 24
Il Consiglio è convocato dal Presidente in via ordinaria ogni sei mesi,nonché ogni volta che lo stesso lo ritenga necessario,ovvero a richiesta di almeno 2/3 dei Componenti il Consiglio Direttivo.La convocazione avviene a mezzo raccomandata allorquando sono presenti tutti i componenti.

Articolo 25
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando intervengono almeno 4(quattro) componenti sia in prima che in seconda convocazione.

Titolo IV
Fondo Comune.Bilancio di previsione-Consuntivo

Articolo 26
Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito:
a) dai contributi dei soci;
b) dai beni di proprietà dell'Associazione;
c) contributi e somme provenienti da privati e da Enti.

Articolo 27
Il Bilancio Preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrate per l'esercizio annuale successivo e dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo entro il 31 Marzo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 31 Maggio.

Articolo 28
Il Conto Consuntivo dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci e dovrà contenere:
a) le entrate accertate (riscosse o da riscuotere) alla chiusura dell'esercizio (decorrenza 01/01 AL 31/12);
B) le spese accertate (pagate o da pagare).
Il conto Consuntivo,accompagnato dalla situazione patrimoniale e dalla relazione del Presidente del Consiglio Direttivo , viene redatto entro il 31 gennaio e sottoposto all'esame dell'Assemblea dei Soci entro 15 giorni per la discussione e approvazione.

Titolo V
Poteri e Rappresentanza

Articolo 29
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio:
Convoca l'Assemblea:
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può delegare il Vice Presidente o,in mancanza,altro componente del Consiglio Direttivo;
Compie tutti gli atti rientranti nella finalità sociali,salvo le limitazioni del presente Statuto o della procura eventualmente ricevuta dall'Assemblea o dal Consiglio;
Può riscuotere da Enti Pubblici o Privati somme di pertinenza dell'Associazione.

Articolo 30
La nomina degli amministratori spetta all'Assemblea dei soci.

Articolo 31
In caso di scioglimento dell'Associazione , le somme eventualmente in cassa saranno devolute ad Enti benefici,il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Associazione sarà trasferito alle varie Associazioni presenti sul territorio con delibera approvata a maggioranza dall'Assemblea dei soci.

Articolo 32
Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi in vigore.
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